Art. 4
In vigore dal 19 lug 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. H. DONNER
(1) GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,
dall'altra,
in seguito insieme denominate «parti partecipanti»,
TENUTO CONTO:
—
dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 29 settembre 2003, dell’azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1), ai sensi della quale gli Stati aderenti sono invitati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima»,
—
dell'invito alla Repubblica di Turchia a partecipare all'EUPOL «Proxima»,
—
del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del Capo della missione di polizia e del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione della Repubblica di Turchia all'EUPOL «Proxima»,
—
della decisione del Comitato politico e di sicurezza del 10 febbraio 2004 di accettare il contributo della Repubblica di Turchia all'EUPOL «Proxima»,
—
dell’accordo concluso in data 11 dicembre 2003 tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPOL «Proxima»,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:812:oj#art-4