Art. 4
In vigore dal 15 lug 2004
I bovini d'allevamento e da reddito originari di uno Stato membro o di una regione dello stesso che figura nell'allegato II e destinati a uno Stato membro o a una regione dello stesso elencato nell'allegato I o II sono conformi alle condizioni stabilite all', paragrafo 1, lettera a).
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