Art. 3

In vigore dal 14 lug 2004
La Germania comunica alla Commissione l'inizio della sospensione dell'attività di vendita on-line. Entro un mese dalla chiusura dei punti di vendita on-line, essa presenta una relazione in cui descrive in modo particolareggiato tutti i provvedimenti adottati per dare applicazione alla misura. La Germania informa inoltre tempestivamente la Commissione quando la misura giunge a termine.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/346 — Testo vigente | Portale Normativo