Art. 3
In vigore dal 14 lug 2004
La Germania comunica alla Commissione l'inizio della sospensione dell'attività di vendita on-line. Entro un mese dalla chiusura dei punti di vendita on-line, essa presenta una relazione in cui descrive in modo particolareggiato tutti i provvedimenti adottati per dare applicazione alla misura. La Germania informa inoltre tempestivamente la Commissione quando la misura giunge a termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:346:oj#art-3