Art. 3
In vigore dal 13 lug 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2004/34/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 47).
ALLEGATO
«
ALLEGATO I
(Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)
Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)
Italia
Abruzzo
:
Chieti, tutti i comuni dell’Azienda sanitaira locale di Avezzano-Sulmona
Basilicata
:
Matera, Potenza
Calabria
:
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania
:
Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno
Lazio
:
Frosinone, Latina
Molise
:
Isernia, Campobasso
Puglia
:
Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi
Sicilia
:
Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
Malta (1)
Zona B (sierotipo 2)
Italia
Abruzzo
:
L'Aquila, tranne i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio
:
Viterbo, Roma, Rieti
Marche
:
Ascoli Piceno, Macerata
Toscana
:
Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno
Umbria
:
Terni, Perugia
Zona C (sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16)
Spagna
Islas Baleares
Francia
Corse du sud, Haute-Corse
Italia
Sardegna
:
Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano
Zona D
Grecia
L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E
Zona E
Grecia
Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo
Cipro (1)
».
(1) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dell’esame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1o maggio 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:550:oj#art-3