Art. 2

In vigore dal 7 lug 2004
1.   Il piano di ristrutturazione di Alstom, quale comunicato alla Commissione dalla Francia il 5 dicembre 2003 e il 15 marzo 2004, è eseguito integralmente, ivi compreso per quanto concerne gli attivi che devono ancora essere ceduti. 2.   La Francia si ritira dal capitale di Alstom nei dodici mesi successivi all’ottenimento da parte dell’impresa di un rating «investment grade» da parte di una delle principali società di rating. Tale ritiro deve essere realizzato in ogni caso entro di quattro anni a decorrere dall’adozione della presente decisione. […]. 3.   Alstom realizza uno o due partenariati industriali entro quattro anni a decorrere dall’adozione della presente decisione. Tali partenariati riguardano parti significative dell’attività di Alstom. Salvo accordo preliminare della Commissione, tali partenariati non riguardano imprese controllate dallo Stato, de jure o de facto, individualmente o congiuntamente. 4.   Per l’attività «Hydro Power» di Alstom, è costituita […] un’impresa comune con controllo comune nella quale Alstom deterrà al massimo il 50 % del capitale. 5.   I seguenti attivi di Alstom sono ceduti ad un acquirente indipendente rispetto ad Alstom: la fabbrica di locomotive merci a Valenza, le attività Transport in Australia e Nuova Zelanda e le caldaie industriali […]. Nel mese successivo alla notifica della presente decisione, la Francia sottopone per approvazione alla Commissione: a) disposizioni adeguate per la costituzione o la stabilizzazione da parte di Alstom di un management che si occupi della buona gestione di ciascuno degli attivi di cui al primo paragrafo, garantendo loro i mezzi di sviluppo normali e senza adottare misure deliberatamente volte a diminuirne il valore, ad esempio il trasferimento di attivi immateriali (brevetti, autorizzazioni, accordi commerciali, ecc.) di personale, di clienti o di capacità di vendita verso la casa madre o qualsiasi altra parte del gruppo Alstom; b) un mandato adeguato e la scelta di un trustee indipendente che dovrà mantenere la segretezza richiesta e che garantirà il controllo dell’esecuzione corretta della gestione e della vendita degli attivi di cui al primo paragrafo. Una volta ricevuto il mandato, il trustee inizia il suo lavoro senza indugi. Se constata irregolarità, il trustee le notifica immediatamente alla Commissione. 6.   Attività corrispondenti a 800 milioni di EUR di fatturato (base 2002/2003) entro il perimetro del gruppo Alstom, escluso il comparto Marine, sono cedute entro il termine di […]. Per poterne tener conto, le attività cedute devono coprire un’attività redditizia comprendente attivi fissi e personale, con fatturato 2002/2003 rappresentativo del livello di attività al momento della cessione e non possono formare oggetto nel quadro della presente decisione di una cessione antecedente o futura, né essere inclusi nell’impresa comune di cui al paragrafo 4. 7.   La […] e la […] sono cedute entro il termine di […]. 8.   Ogni anno, per quattro anni, la Francia sottopone alla Commissione la relazione convalidata da un esperto designato da Alstom con l’accordo della Commissione. Tale relazione dovrà verificare che i margini realizzati in media all’anno, per sotto settori, sui contratti firmati dalla società nel settore Transport, siano compatibili con il business plan e, in caso di scarto, non indichino una pratica di prezzi anticoncorrenziali. 9.   Le operazioni di acquisizione di imprese da parte di Alstom nel settore Transport nell’ambito della Spazio economico europeo non superano in totale 200 milioni di EUR (valore d’impresa) nell'arco di quattro anni. 10.   La Francia adotta le seguenti misure strutturali di apertura del mercato francese del materiale rotabile: a) trasmissione alla Commissione, su sua richiesta, di pareri Réseau Ferré de France e della Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) in materia di rilascio di certificati di sicurezza e dei relativi dossier tecnici; b) trasmissione alla Commissione del nuovo progetto di legge «materiale rotabile» e informazione della Commissione, per ciascuno degli appalti e accordi quadro di cui alla lettera f), se e per quali motivi le norme previste da detta legge siano di applicazione obbligatoria; la legge entrerà in vigore al più tardi il 1o gennaio 2005; c) soppressione dell’obbligo giuridico di consultare la SNCF in materia di rilascio di certificati di sicurezza, sostituito dall’obbligo di consultare […]; d) comunicazione della Commissione di informazioni sugli appalti e sugli accordi quadro che saranno conclusi con trattativa privata dalla SNCF e la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) con Alstom, quando il loro importo sia superiore a 473 000 EUR, sotto forma di un elenco trasmesso alla Commissione, una volta all’anno, indicante per ciascuno di detti appalti o accordi quadro i motivi di ricorso alla procedura negoziata senza messa in concorrenza preliminare; e) applicazione a partire dal 1o novembre 2004 delle misure necessarie per dare attuazione alla direttiva 2004/17/CE; f) trasmissione alla Commissione una volta all’anno dell’elenco degli appalti e degli accordi quadro di importo superiore a 473 000 EUR attribuiti ad Alstom dalla SNCF e dalla RATP previa messa in concorrenza e indicazione per ciascuno di detti appalti o accordi quadro delle modalità per formulare le specifiche tecniche, conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE; g) trasmissione alla Commissione, su sua richiesta, di rapporti di analisi delle offerte sottoposte al consiglio di amministrazione della SNCF per gli appalti e gli accordi quadro attribuiti ad Alstom dalla SNCF e dalla RATP previa messa in concorrenza; h) adozione, con entrata in vigore entro il 1o novembre 2004, di un dispositivo di ricorso precontrattuale conformemente alla direttiva 92/13/CEE. 11.   La Francia attua le misure addizionali di ristrutturazione del settore Marine di Alstom necessarie per riportare la soglia di redditività di 4,5 ordini di navi (equivalenti navi da crociera) all’anno (media dei cinque ultimi anni) a […]. 12.   Nessun altro aiuto all’infuori di quelli di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato oppure di quelli concessi nel quadro dei progetti di ricerca cofinanziati dall'Unione europea o di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1177/2002 è concesso ad Alstom fino alla fine del processo di ristrutturazione e in ogni caso durante due anni a decorrere dall’adozione della presente decisione. In ogni caso, nessun altro aiuto alla ristrutturazione sarà concesso in violazione del principio dell’aiuto una tantum. 13.   Per garantire il controllo delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 12, la Francia informa la Commissione: a) dell’ottenimento da parte di Alstom di un rating «investment grade» conformemente al paragrafo 2 durante il mese successivo a tale ottenimento; b) ogni tre mesi, delle azioni intraprese in materia di partenariati industriali conformemente al paragrafo 3 e ai loro risultati; c) ogni tre mesi, delle azioni intraprese per la creazione di un’impresa comune nell’attività idraulica conformemente al paragrafo 4; nel mese successivo alla conclusione dell’accordo di creazione, la Francia trasmette alla Commissione i documenti a sostegno in modo che la Commissione verifichi che si tratti di un’impresa comune con controllo comune ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004; d) entro il mese successivo alla loro realizzazione, delle singole operazioni indicate ai paragrafi 4 e 5; e) dell’adozione delle misure previste al paragrafo 10, lettere c), e) e h); f) ogni tre mesi, delle misure adottate in materia di ristrutturazione addizionale del settore Marine conformemente al paragrafo 11; g) delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento della ristrutturazione di Alstom, completate da rapporti di convalida del piano aziendale e del piano di tesoreria.
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