Art. 2

In vigore dal 5 lug 2004
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente G. ZALM (1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 351/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/918 — Testo vigente | Portale Normativo