Art. 9

Entrata in vigore

In vigore dal 5 lug 2004
1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine. 2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma. 3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti. 4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto detta notifica. Fatto all’Aia, addì 8 luglio 2004, in lingua inglese in quattro copie. Per l'Unione europea Per l'Ucraina (1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66. (2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65. (3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
Storico versioni

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