Art. 6

Aspetti finanziari

In vigore dal 5 lug 2004
1.   La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune dell'UE in base al bilancio operativo dell'operazione. 2.   La Confederazione svizzera valuta la possibilità di fornire contributi su base volontaria. 3.   Nel caso in cui siano forniti contributi su base volontaria, è firmato un accordo tra il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi di quest'ultima al bilancio operativo dell'EUPOL «Proxima». Tale accordo contempla tra l'altro i seguenti elementi: a) l'importo in questione; b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; c) la procedura di audit. 4.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione di cui all', paragrafo 1, dell'accordo.
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