Art. 3
In vigore dal 30 giu 2004
1. La Svezia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto di cui all’.
2. Alla data alla quale entra in vigore la presente decisione, la Svezia cessa di accordare l’aiuto non ancora erogato.
3. Il recupero va effettuato senza indugio, secondo la procedura prevista nel diritto nazionale, purché tale procedura consenta l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
4. All’aiuto da recuperare vanno applicati interessi con decorrenza dalla data alla quale l’aiuto è stato concesso ai beneficiari sino alla data del recupero.
5. Gli interessi vanno calcolati secondo quanto stabilito agli articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (22).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:468:oj#art-3