Art. 8
Ripartizione del gettito fiscale
In vigore dal 2 giu 2004
1. La Svizzera trattiene il 25 % del gettito generato dalla ritenuta prevista dal presente accordo e trasferisce il 75 % di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
2. Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno, in un unico versamento per ciascuno Stato membro, al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Svizzera.
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