Art. 2

Divulgazione volontaria

In vigore dal 2 giu 2004
1.   La Svizzera stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all', di evitare il prelievo della ritenuta di cui all' mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore in Svizzera a comunicare i pagamenti di interessi all'autorità competente di tale Stato. L'autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi versati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo. 2.   In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l'agente pagatore deve comunicare come minimo le seguenti informazioni: a) l'identità e la residenza del beneficiario effettivo stabilite in conformità dell'; b) la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore; c) il numero di conto bancario del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito che genera gli interessi; e d) l'importo degli interessi pagati calcolato in conformità dell'. 3.   L'autorità competente della Svizzera comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Queste comunicazioni sono automatiche e hanno luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Svizzera, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante tale anno. 4.   Qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura di divulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma di pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore svizzero, tali redditi sono soggetti a tassazione nel suddetto Stato membro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti in tale Stato membro.
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Divulgazione volontaria (Art. 2 Decisione (UE) 2004/911) — Testo vigente | Portale Normativo