Art. 3

In vigore dal 2 giu 2004
L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti indicati all’, qualora li abbia già illegalmente messi a loro disposizione. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il(i) beneficiario(i) fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
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Art. 3 Decisione (UE) 2007/54 — Testo vigente | Portale Normativo