Art. 2
Riunioni
In vigore dal 28 mag 2004
Il consiglio di stabilizzazione e associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. D’intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e associazione.
Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle parti.
Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e associazione di concerto con il presidente.
Storico versioni
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