Art. 3

In vigore dal 19 mag 2004
Al più tardi due mesi dopo la comunicazione della presente decisione, il Regno di Danimarca informa la Commissione riguardo alle misure previste o già attuate per conformarvisi. Tali informazioni vanno presentate compilando il modulo figurante nell'allegato della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/217 — Testo vigente | Portale Normativo