Art. 6
In vigore dal 17 mag 2004
1. Il testo dell’accordo, dell’atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.
2. I testi menzionati sono acclusi al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati.
Storico versioni
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