Art. 2

In vigore dal 7 mag 2004
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1)  GU C 67 del 20.3.2003, pag. 2. (2)  GU C 239 del 4.10.2002, pag. 2. (3)  Cfr. nota 2.
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/820 — Testo vigente | Portale Normativo