Art. 1

In vigore dal 7 mag 2004
Sono incompatibili col mercato comune gli aiuti di Stato ai quali l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del trattato, previsti dall’ della legge della Regione Siciliana n. 27 del 23.12.2000, per indennizzare i danni arrecati dallo sciopero degli autotrasportatori e dai blocchi stradali avvenuti in Sicilia nel periodo 30 settembre-8 ottobre 2000. Ai suddetti aiuti non può pertanto esser data esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:620:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo