Art. 1

In vigore dal 30 apr 2004
La decisione del Consiglio del 13 settembre 1999 concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, è modificata come segue: 1) All', primo comma: — i termini «di grado A 1 ultimo scatto» sono sostituiti dai seguenti: «di grado 16, terzo scatto», — è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia, dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006 i termini “di grado 16, terzo scatto”, vanno letti come segue: “di grado A* 16, terzo scatto”». 2) All', in fondo al secondo comma, è aggiunta la parte di frase seguente: «e gli è analogamente applicabile l'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto.»
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