Art. 2
In vigore dal 29 apr 2004
Le indicazioni destinate a figurare sulla segnaletica, anche in forma elettronica, sono quelle riportate negli allegati.
Tali indicazioni possono essere nella lingua o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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