Art. 2
In vigore dal 28 apr 2004
La presente decisione si applica, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacca, alla data di entrata in vigore dello stesso.
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