Art. 2
In vigore dal 26 apr 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata(e) a depositare lo strumento d'adesione presso il governo della Nuova Zelanda, in conformità dell'articolo 35 di tale convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:75(1):oj#art-2