Art. 2

In vigore dal 26 apr 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata(e) a depositare lo strumento d'adesione presso il governo della Nuova Zelanda, in conformità dell'articolo 35 di tale convenzione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/75 — Testo vigente | Portale Normativo