Art. 2
In vigore dal 31 mar 2004
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
È applicabile a partire dal 1o gennaio 2005.
Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
D. ROCHE
(1) GU C 23 del 27.1.2004, pag. 20.
(2) Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 marzo 2004.
(3) GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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