Art. 7

In vigore dal 30 mar 2004
Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma con cui le parti esprimono il proprio consenso ad essere vincolate. Se non è firmato lo stesso giorno da entrambe le parti, l'accordo entra in vigore il giorno in cui è apposta la seconda firma. Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro. Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire. Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα. Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four. Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre. Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro. Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier. Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä. Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra. Per la Comunità europea Per gli Stati uniti d'America ALLEGATO Allegato all'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse Per garantire che i controlli doganali generali sugli scambi internazionali tengano conto delle esigenze in materia di sicurezza, il gruppo di lavoro di cui all' dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse esamina e formula raccomandazioni sui punti relativi, tra l'altro, ai seguenti settori della cooperazione tra l'«US Customs and Border Protection» e le autorità doganali della Comunità: a) definizione di norme minime, in particolare in vista della partecipazione all'iniziativa per la sicurezza dei container, e raccomandazione di metodi che consentano di rispettarle; b) individuazione ed estensione dell'applicazione delle miglior pratiche in materia di controlli sulla sicurezza degli scambi internazionali, in particolare di quelle elaborate nell'ambito dell'iniziativa per la sicurezza dei container; c) definizione e applicazione, nei limiti del possibile, di norme sulle informazioni richieste per identificare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito negli Stati Uniti d'America e nella Comunità; d) miglioramento e adozione, nei limiti del possibile, di norme che consentano di effettuare controlli mirati sulle spedizioni ad alto rischio, attraverso scambi di informazioni, utilizzazione di sistemi di ricerca automatizzata ed elaborazione di norme minime per le tecnologie di controllo e le metodologie per le indagini di sicurezza; e) miglioramento e adozione, nei limiti del possibile, di norme applicabili ai programmi di partenariato industriale destinate a migliorare la sicurezza della catena di fornitura e ad agevolare gli scambi legittimi; f) identificazione di modifiche regolamentari o legislative eventualmente necessarie per attuare le raccomandazioni del gruppo di lavoro; e g) esame del tipo di documenti e delle misure che possano consentire di continuare ad attuare la cooperazione doganale rafforzata e ampliata nei settori indicati nel presente allegato.
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Art. 7 Decisione (UE) 2004/634 — Testo vigente | Portale Normativo