Art. 1
In vigore dal 23 mar 2004
L'assegnazione per Stato membro della riserva di efficacia ed efficienza a titolo dell'obiettivo 1 è stabilita come indicato nell'allegato 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:344:oj#art-1