Art. 8

Deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici

In vigore dal 22 mar 2004
1.   Le deliberazioni del Consiglio su atti da adottare in conformità della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE sono aperte al pubblico nel modo seguente: a) la presentazione da parte della Commissione delle sue più importanti proposte legislative e il successivo dibattito in seno al Consiglio sono aperti al pubblico. L'elenco di tali proposte è adottato all'inizio di ciascun semestre dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui all', paragrafo 2, lettera a), su raccomandazione della presidenza previa consultazione della Commissione; b) la votazione sugli atti legislativi è aperta al pubblico, come pure le deliberazioni finali del Consiglio che precedono tale votazione e le relative dichiarazioni di voto (5). In questi casi le deliberazioni del Consiglio sono aperte al pubblico mediante trasmissione della sessione del Consiglio con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi. Per quanto possibile il segretariato generale informa il pubblico in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione di questo paragrafo. 2.   Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui all', paragrafo 2, lettera a), tiene ogni anno un dibattito pubblico di orientamento sul programma operativo annuale del Consiglio ed eventualmente sul programma di lavoro annuale della Commissione. Questo dibattito pubblico di orientamento annuale è oggetto di trasmissione pubblica con mezzi audiovisivi. 3.   Il Consiglio tiene almeno un dibattito pubblico sulle nuove proposte legislative importanti, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata. Il Consiglio o il Coreper possono decidere a maggioranza qualificata, caso per caso, che abbiano luogo altri dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione. Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti. I dibattiti pubblici sono oggetto di trasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi.
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Deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici (Art. 8 Decisione (UE) 2004/338) — Testo vigente | Portale Normativo