Art. 15

Firma degli atti

In vigore dal 22 mar 2004
In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale o del segretario generale aggiunto. Il segretario generale e il segretario generale aggiunto possono delegare il loro potere di firma a direttori generali del segretariato generale. Articolo 16 (9) Impossibilità di partecipare alla votazione Ai fini dell'applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all'allegato III, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione.
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