Art. 1
Convocazione e luoghi di lavoro
In vigore dal 22 mar 2004
1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione (2).
2. Sette mesi prima della data di assunzione delle funzioni, se del caso previa consultazione della presidenza precedente e di quella successiva, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative.
3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo (3).
In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:338:oj#art-1