Art. 1

In vigore dal 16 mar 2004
L’aiuto di Stato per un importo di 108 752 EUR al quale l’Italia intende dare esecuzione per porre rimedio alla crisi della coltura della pesca nella regione Piemonte è incompatibile con il mercato comune. All’aiuto in questione non può pertanto essere data esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:313(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2005/313 — Testo vigente | Portale Normativo