Art. 2

In vigore dal 16 mar 2004
1.   Gli aiuti erogati dall’Italia dal 1o gennaio 1992, a titolo di compensazioni per la prestazione di un servizio pubblico, a Siremar, Saremar e Toremar sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. 2.   Dal 1o gennaio 2004, tutte le attività di servizio pubblico imposte dall’Italia a Siremar, Saremar e Toremar sono contabilizzate separatamente per ciascuna delle linee interessate.
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