Art. 1

In vigore dal 2 mar 2004
1.   Gli Stati membri sono autorizzati a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (il «protocollo per il fondo complementare»), o ad aderirvi, alle condizioni specificate nei seguenti articoli. 2.   Inoltre, l'Austria e il Lussemburgo sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento. 3.   Il testo del protocollo per il fondo complementare figura all'allegato I alla presente decisione. Il testo degli «strumenti di riferimento» figura agli allegati II e III alla presente decisione 4.   Ai fini della presente decisione, l'espressione «strumenti di riferimento» indica il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile in caso di danni da inquinamento da idrocarburi e il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1971 che istituisce un fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi. 5.   Nella presente decisione, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, eccettuata la Danimarca.
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Art. 1 Decisione (UE) 2004/246 — Testo vigente | Portale Normativo