Art. 2

In vigore dal 10 dic 2003
È destinataria della presente decisione la Repubblica francese. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1)  GU C 340 del 27.11.1999, pag. 57. (2)  Nella presente decisione per maggiore chiarezza ci si riferirà unicamente a «France 2» e «France 3», utilizzando le denominazioni che nel settembre 1992 hanno sostituito le denominazioni «Antenne 2» e «France Régions 3». (3)  Sentenza del 3 giugno 1999 nella causa T-17/96, TF1 contro Commissione, Raccolta 1999, pag. II-1757. (4)  Cfr. nota 1. (5)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5. (6)  Gli scostamenti osservabili fra alcuni dei dati riportati in queste tabelle e le cifre fornite nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale dipendono dalle informazioni fornite dalle autorità francesi nell'ambito del procedimento. (7)  Gli scostamenti osservabili fra alcuni dei dati riportati in queste tabelle e le cifre fornite nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale dipendono dalle informazioni fornite dalle autorità francesi nell'ambito del procedimento. (8)  GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. (9)  Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, non ancora pubblicata. (10)  Cfr. la sentenza del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671, e la sentenza dell'11 novembre 1987 nella causa C-259/85, Repubblica francese contro Commissione, Raccolta 1987, pag. 4393. (11)  Cfr. la succitata sentenza Philip Morris. (12)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Repubblica francese contro Commissione, Raccolta 1988, pag. 4067 e la sentenza della Corte del 21 marzo 1991 nella causa C-303/88, Repubblica italiana contro Commissione, Raccolta 1991, pag. I-1433. (13)  Punto 18 della Comunicazione. (14)  Cfr. il considerando 15. (15)  Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 1997 nella causa T 106-95, FFSA e altri contro Commissione, Raccolta 1997, pag. II-229. (16)  Cfr. la sentenza FFSA di cui sopra. (17)  Punto 33 della Comunicazione. (18)  Punto 36 della Comunicazione. (19)  Punto 57 della Comunicazione. (20)  GU L 195 del 27.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75). (21)  Tali cifre, così come quelle indicate nei considerando successivi, sono state arrotondate. (22)  Tali cifre includono sia il canone sia i rimborsi statali di una parte dei mancati guadagni costituiti, per le emittenti pubbliche, dagli esoneri dal pagamento del canone per motivi sociali. (23)  Dati estrapolati da una tabella fornita dalle autorità francesi con lettera del 2 gennaio 2003. Fonte: MEDIAMETRIE/MEDIAMAT elaborazioni POPCORN. La variazione di metodologia nel 1989 non consente di operare un raffronto con i dati precedenti. (24)  Decisione n. 00-D-67 del 13 febbraio 2001 relativa a pratiche constatate nel settore della vendita di spazi pubblicitari televisivi.
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