Art. 1
In vigore dal 31 ott 2003
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di involucri di origine animale, in provenienza da paesi terzi, scortati da un certificato sanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, che deve consistere di un unico foglio e deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che esegue il controllo all'importazione.
Storico versioni
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