Art. 1

In vigore dal 15 ott 2003
L’aiuto di Stato che il Portogallo ha concesso alla RTP, per l’importo di 68,006 miliardi di scudi, in forma di un accordo concluso con la previdenza sociale nel 1993, di apporti di capitale effettuati nel periodo 1994-1997 e di un prestito accordato nel 1998, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, poiché non ha condotto a nessuna compensazione eccessiva dei costi netti delle funzioni di servizio pubblico affidate alla RTP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:406:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2005/406 — Testo vigente | Portale Normativo