Art. 1

In vigore dal 1 ott 2003
Gli aiuti concessi dalla Germania alla Jahnke Stahlbau GmbH mediante due prestiti della BvS pari a 560 000 EUR e un prestito del Land Sassonia-Anhalt pari a 260 000 EUR sono incompatibili con il mercato comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:940:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2005/940 — Testo vigente | Portale Normativo