Art. 1

In vigore dal 27 giu 1997
La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.
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Art. 1 Decisione (UE) 1997/464 — Testo vigente | Portale Normativo