Art. 2

In vigore dal 4 feb 1991
La Repubblica federale di Germania mette in vigore entro il 1° aprile 1990 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare i progetti pilota di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:1991:79:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo