Art. 2

In vigore dal 4 feb 1991
L'Italia mette in vigore entro il 1° aprile 1990 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare i progetti pilota di cui all'arti- colo 1.
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Art. 2 Decisione (UE) 1991/78 — Testo vigente | Portale Normativo