Art. 2

In vigore dal 18 dic 1990
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Spagna sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 67. (3) GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 45. (4) GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 34.
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