Art. 2

In vigore dal 17 dic 1990
La Spagna è autorizzata a versare, per l'esercizio 1991, aiuti per un importo massimo di 17 miliardi di Pta. L'importo totale si ripartisce nel modo seguente: - un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo massimo di 6 323 milioni di Pta, per la copertura delle spese sociali eccezionali destinate ai lavoratori privati del posto di lavoro in seguito alle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria; - un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo massimo di 9 237 milioni di Pta, a parziale copertura del deprezzamento intrinseco e degli altri oneri eccezionali derivanti dalle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria; - un aiuto agli investimenti, per un importo massimo di 1 440 milioni di Pta.
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Art. 2 Decisione (UE) 1991/599 — Testo vigente | Portale Normativo