Art. 2
In vigore dal 17 dic 1990
La Spagna è autorizzata a versare, per l'esercizio 1991, aiuti per un importo massimo di 17 miliardi di Pta. L'importo totale si ripartisce nel modo seguente:
- un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo massimo di 6 323 milioni di Pta, per la copertura delle spese sociali eccezionali destinate ai lavoratori privati del posto di lavoro in seguito alle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria;
- un aiuto per la costituzione di una riserva, per un importo massimo di 9 237 milioni di Pta, a parziale copertura del deprezzamento intrinseco e degli altri oneri eccezionali derivanti dalle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di ammodernamento dell'industria;
- un aiuto agli investimenti, per un importo massimo di 1 440 milioni di Pta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:1991:599:oj#art-2