Art. 1

In vigore dal 17 dic 1990
Il governo belga è autorizzato a versare all'industria carboniera belga, per l'anno civile 1991, aiuti sino alla concorrenza di 2 587 970 000 franchi belgi. L'importo globale è composto dai seguenti aiuti: 1) un aiuto alla copertura delle perdite di esercizio sino alla concorrenza di 2 257 570 000 franchi belgi; 2) un aiuto al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera sino alla concorrenza di 292 700 000 franchi belgi; 3) un aiuto alla copertura delle spese relative al sistema di congedo complementare per i minatori di fondo, sino alla concorrenza di 37 700 000 franchi belgi.
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