Art. 1

In vigore dal 3 dic 1990
In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g), terzo trattino e all'articolo 15, punto 10, terzo trattino della sesta direttiva, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad esentare, con restituzione delle imposte pagate allo stadio precedente, le operazioni seguenti: - importazione di equipaggiamenti delle truppe sovietiche e importazioni di adeguati quantitativi di vettovaglie, rifornimenti e altri beni destinati ad essere usati dalle truppe sovietiche, dai loro membri o dai relativi familiari; - forniture di beni e prestazioni di servizi per le truppe sovietiche, attraverso un servizio ufficiale di rifornimento delle truppe sovietiche, destinati ad essere usati o consumati dalle truppe stesse, dai loro membri o relativi familiari.
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