Art. 1
L'articolo 1 della decisione 89/196/CEE, Euratom, CECA della Commissione (3) è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 nov 1990
«
In caso di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 o dell'articolo 4 della decisione n. 359/83/CECA, la Commissione informa, mediante una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale, le persone o le imprese interessate che intende rendere accessibile al pubblico un documento o atto coperto dal segreto professionale o aziendale, invitandole a comunicare eventuali obiezioni entro il termine di 8 settimane.
Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine indicato, il documento o l'atto viene reso accessibile al pubblico.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:1990:631:oj#art-1