Art. 6

In vigore dal 10 mag 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1)  GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30. ALLEGATO Condizioni di cui all', quarto trattino Il maschio deve appartenere ad una razza ovina rustica che non è destinata, in linea di massima, alla produzione di latte e ad una delle seguenti razze : Alacarrena Appenninica Bergamasca Biellese Blackface Campanica Cheviot Churra Algarvia Churra de Terra Quente Dalesbred Dartmoor Derbyshire Gritstone Exmoor Horn Eppynt Hill and Beulah Speckled Face Galega Bragançana Gallega Gentile di Puglia Gotland Hardwick Lonk Merina Merino Beira Baixa Merino Branco Montesina North Country Cheviot Ojalada Resa Aragonesa Ripollesa Ronaldsay Rough Fell Segurena Shetland Soay Sopravissana St Kilda Swaledale Talaverana Welsh Mountain
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Art. 6 Decisione (UE) 1990/255 — Testo vigente | Portale Normativo