Art. 6
In vigore dal 10 mag 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.
ALLEGATO
Condizioni di cui all', quarto trattino
Il maschio deve appartenere ad una razza ovina rustica che non è destinata, in linea di massima, alla produzione di latte e ad una delle seguenti razze :
Alacarrena
Appenninica
Bergamasca
Biellese
Blackface
Campanica
Cheviot
Churra Algarvia
Churra de Terra Quente
Dalesbred
Dartmoor
Derbyshire Gritstone
Exmoor Horn
Eppynt Hill and Beulah Speckled Face
Galega Bragançana
Gallega
Gentile di Puglia
Gotland
Hardwick
Lonk
Merina
Merino Beira Baixa
Merino Branco
Montesina
North Country Cheviot
Ojalada
Resa Aragonesa
Ripollesa
Ronaldsay
Rough Fell
Segurena
Shetland
Soay
Sopravissana
St Kilda
Swaledale
Talaverana
Welsh Mountain
Storico versioni
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