Art. 7

Responsabile tecnico

In vigore dal 24 giu 2026
1. Il Responsabile tecnico opera presso l'Officina riconosciuta ed effettua la riqualificazione visiva delle bombole CNG di cui all', comma 1, lettera a), del presente regolamento, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Il Responsabile tecnico può svolgere la riqualificazione visiva delle bombole CNG anche per Officine riconosciute diverse da quella presso cui il Responsabile stesso opera. 2. Al fine di acquisire la qualifica di Responsabile tecnico, i soggetti interessati sono in possesso: a) di una certificazione conforme alla norma UNI 11623-1 o alla norma ISO 24671 rilasciata dagli enti organizzatori del corso di cui al comma 3; b) di idoneità visiva, documentata mediante apposita certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri: 1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti; 2) normale percezione del contrasto e dei colori; c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione. 3. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), è rilasciata previo superamento della prova d'esame di un corso formativo, sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 1). 4. Ciascun Responsabile tecnico presenta a SFBM domanda di iscrizione nell'apposito registro, istituito, gestito e aggiornato a cura di SFBM medesima, che verifica la sussistenza dei necessari requisiti. La cancellazione del Responsabile tecnico dal registro ai sensi dell', commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di Responsabile tecnico. 5. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle attività svolte dal Responsabile tecnico anche mediante controlli a campione e l'effettuazione di sopralluoghi presso le Officine riconosciute.
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