Art. 6

Officina riconosciuta

In vigore dal 24 giu 2026
1. L'Officina riconosciuta è abilitata a svolgere le attività di: a) riqualificazione visiva delle bombole CNG, per il tramite del Responsabile tecnico, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) in caso di esito negativo della riqualificazione visiva di cui alla lettera a), restituzione della bombola al Centro di revisione SFBM e sostituzione della medesima con una bombola nuova o riqualificata; c) smontaggio e rimontaggio delle bombole CNG dai veicoli secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992; d) interscambio delle bombole CNG con i centri di revisione ai fini della riqualificazione con prova idrostatica ai sensi del regolamento UNECE n. 110, direttamente ovvero per il tramite dei Depositi fiduciari. 2. Ai fini del riconoscimento, l'impresa esercente attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 presenta a SFBM apposita domanda, corredata da una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che attesti: a) di non versare in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito: «Codice dei contratti pubblici»); b) la disponibilità di attrezzature minime per lo svolgimento dell'attività di riqualificazione in conformità alla norma ISO 19078; c) la disponibilità di attrezzature minime per lo svolgimento dell'attività di riqualificazione in conformità alla norma UNI 11832-1 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti CNG; d) di avvalersi di uno o più Responsabili tecnici, con indicazione dei relativi nominativi. 3. SFBM decide sulla domanda di riconoscimento di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data della relativa presentazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, la domanda di riconoscimento si intende rigettata. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, terzo periodo, il riconoscimento ha una durata di cinque anni, decorsi i quali l'Officina riconosciuta è tenuta a presentare una nuova domanda di riconoscimento ai sensi del comma 2. 4. Le Officine riconosciute recano esposto il logo di cui all'Allegato 1 e il tariffario nazionale di cui all', comma 1. 5. Le Officine riconosciute sono iscritte in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da SFBM. Il registro delle Officine riconosciute è pubblicato in un'apposita sezione del sito internet di SFBM. La cancellazione dal registro ai sensi dell', commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di Officina riconosciuta. L'impresa esercente attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 che abbia perduto la qualifica di Officina riconosciuta non può presentare una nuova domanda di riconoscimento nei due anni successivi alla data del provvedimento di cancellazione disposto ai sensi dell', commi 6, quinto periodo, o 6. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera d), la riqualificazione visiva delle bombole CNG può essere effettuata, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, da un funzionario dell'Autorità competente. 7. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle attività svolte dalle Officine riconosciute anche mediante controlli a campione e l'effettuazione di sopralluoghi.
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