Art. 4
Servizio interno di ispezione e attività di vigilanza
In vigore dal 24 giu 2026
Servizio interno di ispezione
e attività di vigilanza
1. Il Servizio interno di ispezione è la struttura tecnico-organizzativa di SFBM avente il compito di effettuare attività di vigilanza relativamente ai processi di riqualificazione delle bombole CNG.
2. Le attività di vigilanza del Servizio interno di ispezione sono svolte da soggetti aventi la qualifica di Ispettore SFBM ai sensi dell'.
3. L'attività di vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione è svolta secondo le regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 4). Nel caso in cui, a seguito della vigilanza, si accerti la non conformità delle attività svolte dalle Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi o dai Depositi fiduciari rispetto alle regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), ovvero rispetto alle disposizioni del presente regolamento, il Servizio interno di ispezione ne dà comunicazione, entro e non oltre dieci giorni dall'accertamento, a SFBM e all'Autorità competente.
4. Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, SFBM, previa apposita istruttoria:
a) ove ritenga infondato l'accertamento di non conformità, ne dà comunicazione all'Autorità competente e al Servizio interno di ispezione;
b) ove ritenga fondato l'accertamento di non conformità, diffida il soggetto interessato ad adempiere al rispetto delle regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), ovvero delle disposizioni del presente regolamento, entro un termine massimo di trenta giorni.
5. SFBM comunica all'Autorità competente e al Servizio interno di ispezione l'avvenuta ottemperanza alla diffida di cui al comma 4, lettera b).
6. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4, lettera b), SFBM propone all'Autorità competente l'adozione di un provvedimento di sospensione del soggetto interessato dall'esercizio delle attività oggetto di non conformità, per una durata massima di sei mesi. Con il provvedimento di sospensione, l'Autorità competente può imporre specifiche misure atte a rimuovere gli effetti derivanti dall'esercizio non conforme delle attività. SFBM dà adeguata pubblicità dell'atto di sospensione nel registro di cui all', comma 5, o nel registro di cui all', comma 4. SFBM, sulla base della condotta del soggetto interessato, può proporre all'Autorità competente la rideterminazione del termine di sospensione stabilito ai sensi del primo periodo, ferma restando la durata massima di sei mesi. Nel caso di inosservanza, da parte di un'Officina riconosciuta o di un Responsabile tecnico, del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, SFBM propone tempestivamente all'Autorità competente la cancellazione dal registro di cui all', comma 5, o dal registro di cui all', comma 4. Nel caso di inosservanza, da parte di un Centro di revisione terzo o di un Deposito fiduciario, del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, SFBM, informata l'Autorità competente, revoca l'affidamento disposto ai sensi, rispettivamente, dell', comma 2, o dell', comma 2.
7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, SFBM, previo svolgimento di apposita istruttoria, propone all'Autorità competente l'adozione di un provvedimento di cancellazione dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico dal registro di cui all', comma 5, o dal registro di cui all', comma 4:
a) in caso di perdita di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione nei registri stessi;
b) qualora, nei confronti dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico, siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio.
8. Qualora la comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, riguardi le attività svolte da un Centro di revisione terzo o da un Deposito fiduciario, SFBM, entro i successivi novanta giorni dalla comunicazione medesima, previo svolgimento di apposita istruttoria e informata l'Autorità competente dei relativi esiti, revoca il relativo affidamento:
a) in caso di perdita di uno o più dei requisiti sulla base dei quali è stato disposto l'affidamento ai sensi dell', comma 2, o dell', comma 2;
b) nel caso in cui il Centro di revisione terzo o il Deposito fiduciario sia stato destinatario di più di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio.
9. La vigilanza sul Servizio interno di ispezione, sui Centri di revisione SFBM, nonché su SFBM stessa è svolta dall'Autorità competente ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e secondo le modalità stabilite con decreto dell'Autorità medesima e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorità competente informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti della vigilanza di cui al primo periodo.
10. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e dell'Autorità competente sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Storico versioni
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