Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 giu 2026
1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) Autorità competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) SFBM: la Servizi fondo bombole metano S.p.A., società interamente partecipata da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2021;
c) CNG: il gas naturale compresso;
d) bombole CNG: le bombole contenenti CNG conformi al regolamento UNECE n. 110, e classificate in:
1) CNG1: bombole CNG con corpo metallico;
2) CNG2: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte in maniera circonferenziale;
3) CNG3: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte completamente;
4) CNG4: bombole CNG con corpo non metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, interamente composito;
e) Servizio interno di ispezione: la struttura tecnico-organizzativa istituita presso SFBM che svolge le attività di cui all';
f) Ispettore SFBM: il soggetto selezionato da SFBM ai sensi dell';
g) Officina riconosciuta: l'impresa esercente attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e riconosciuta da SFBM ai sensi dell';
h) Responsabile tecnico: il soggetto di cui all' che opera presso l'Officina riconosciuta;
i) utenti: i soggetti proprietari ovvero utilizzatori delle bombole CNG;
l) Centro di revisione SFBM: centro operativo di SFBM deputato alla riqualificazione delle bombole CNG ai sensi dell', comma 1;
m) Centro di revisione terzo: centro operativo, diverso da quello di cui alla lettera l), deputato alla riqualificazione delle bombole CNG 1 ai sensi dell', comma 2;
n) Deposito fiduciario: centro di deposito deputato alla raccolta, all'interscambio e al trasporto delle bombole CNG ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2026-03-12;98#art-2