Art. 1

Indennità per la custodia di beni diversi da veicoli a motore e natanti

In vigore dal 18 apr 2026
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» e, in particolare, gli articoli 58 e 59; Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, concernente «Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro» e, in particolare, l'; Ritenuto, per tale categoria di beni, di dovere prevedere tariffe unitarie differenziate rispetto a quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2006, n. 265, facendo riferimento a criteri di quantificazione comunque invalsi presso i maggiori uffici giudiziari; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 10 novembre 2025; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Indennità per la custodia di beni diversi da veicoli a motore e natanti 1. L'indennità per la custodia e per la conservazione di beni, diversi da veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo e, nei casi previsti dal codice di procedura civile, sottoposti a sequestro giudiziario e conservativo, è determinata secondo le tariffe giornaliere di seguito riportate, IVA esclusa: a) custodia in area recintata e scoperta per ogni metro cubo: 1) per i primi novanta giorni: euro 0,80; 2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,48; 3) dal centottantunesimo al trecentosessantacinquesimo giorno: euro 0,32; 4) per il secondo anno: euro 0,28; 5) per il terzo anno: euro 0,20; 6) per il quarto anno: euro 0,16: 7) dal quinto anno in avanti: euro 0,08; b) custodia in area recintata e coperta per ogni metro cubo: 1) per i primi novanta giorni: euro 1; 2) dal novantunesimo al centottantesimo giorno: euro 0,60; 3) dal centottantunesimo at trecentosessantacinquesimo giorno: euro 0,40; 4) per il secondo anno: euro 0,35; 5) per il terzo anno: euro 0,25; 6) per il quarto anno: euro 0,20; 7) dal quinto anno in avanti: euro 0,10; c) per i beni custoditi in cassaforte o in luogo dotato di impianto di vigilanza a presidio, le indennità sono aumentate del 50%. 2. Per il recupero e il trasporto, ove disposti dall'autorità giudiziaria e documentati, si applicano le seguenti tariffe: a) recupero: 0,65 euro al metro cubo; b) trasporto: 1) sino a 5 metri cubi: euro 40; 2) tra i 5 e i 10 metri cubi: euro 60; 3) oltre i 10 metri cubi: euro 80. 3. Per la movimentazione, lo svuotamento o il riempimento di contenitori, ove disposti dall'autorità giudiziaria e documentati, si applicano i seguenti criteri, ove occorra cumulativamente: a) da 10 euro a 20 euro per ogni ora o frazione di ora, per ciascun lavoratore impiegato; b) da 4 euro a 7 euro per ogni ora o frazione di ora, per ciascun mezzo meccanico impiegato.
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