Art. 2

Monitoraggio

In vigore dal 31 dic 2025
1. Al fine di monitorare l'attuazione della previsione di cui all', entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza mensile, il direttore generale per i servizi applicativi presenta al Comitato tecnico-scientifico di cui all', comma 16, della legge 27 settembre 2021, n. 134, una relazione sintetica contenente: a) l'andamento dei flussi documentali negli uffici giudiziari in cui è avviato il deposito con modalità telematiche di atti, documenti e richieste ai sensi dell', commi 3-bis e 3-ter del decreto 29 dicembre 2023, n. 217; b) lo stato di affinamento applicativo dei sistemi, le relative funzionalità e operatività; c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso dell'implementazione, le iniziative realizzate e gli esiti conseguiti.
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Monitoraggio (Art. 2 Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.) — Testo vigente | Portale Normativo