Art. 2
Monitoraggio
In vigore dal 31 dic 2025
1. Al fine di monitorare l'attuazione della previsione di cui all', entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza mensile, il direttore generale per i servizi applicativi presenta al Comitato tecnico-scientifico di cui all', comma 16, della legge 27 settembre 2021, n. 134, una relazione sintetica contenente:
a) l'andamento dei flussi documentali negli uffici giudiziari in cui è avviato il deposito con modalità telematiche di atti, documenti e richieste ai sensi dell', commi 3-bis e 3-ter del decreto 29 dicembre 2023, n. 217; b) lo stato di affinamento applicativo dei sistemi, le relative funzionalità e operatività; c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso dell'implementazione, le iniziative realizzate e gli esiti conseguiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-12-30;206#art-2