Titolo II
Art. 28
Commissioni di vigilanza e di controllo
In vigore dal 27 gen 2026
1. Le estrazioni del gioco del Lotto, degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonché le operazioni ad esse propedeutiche, sono pubbliche, effettuate in uno o più luoghi sede di ruota, secondo quanto previsto dalle determinazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla presenza della Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o da un ufficiale della Guardia di finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.
2. Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle giocate valide, nonché le operazioni successive di validazione sono effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
3. Le estrazioni degli altri giochi numerici a quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo, composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
4. La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia.
5. Gli oneri economici per le attività delle Commissioni sono a carico dei concessionari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-28